Le nuove regole per la formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola sono definite dal DM 249/2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”, e successivi provvedimenti.
E’ importante tenere presente che, ai sensi del DM 249/2010, anche i nuovi bienni a indirizzo didattico dei Conservatori non sono abilitanti. Danno invece accesso ai TFA a regime (esattamente come per le università) che, quello sì, è abilitante.
Art. 9
Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
1. I percorsi formativi per l’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
Alcune informazioni diffuse da varie sedi stanno creando confusione e derivano dal fatto che il TFA che partirà ora nelle Università avviene in regime transitorio (art. 15, “Norme transitorie e finali”) il quale non riguarda i Conservatori.
Sul TFA cfr. la normativa sul sito del MIUR.